Ricorso a sanzioni pecuniarie al Codice della Strada

Ultima modifica 19 novembre 2020

Entro 60 gg. dalla data di contestazione  immediata o dalla data di notifica del verbale di violazione, il trasgressore può proporre ricorso:

Ricorso al Prefetto
Il ricorso deve essere indirizzato in carta semplice al Prefetto di Bergamo e deve essere recapitato attraverso il Servizio di Polizia Locale di Azzano San Paolo o inviato direttamente  Alla Prefettura di Bergamo, Via Torquato Tasso - Via Torquato Tasso 8 - 24121 BERGAMO (http://www.prefettura.it/bergamo/index.php?f=Spages&id_sito=1159&nodo=3270&nodo_padre=3268&tt=ok)
Si consiglia di conservare una ricevuta dell'invio.

In alternativa entro 30 gg. dalla data di contestazione  immediata o dalla data di notifica del verbale di violazione,  il trasgressore può proporre ricorso:

Ricorso al Giudice di Pace

in alternativa il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice di Pace - Via Borfuro 11 - Bergamo.
Nota: non è ammesso presentare ricorso al preavviso di accertamento di violazione (quello che si trova sul parabrezza del veicolo): il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale di accertamento di violazione (immediata o con verbale consegnato a domicilio).
Il ricorso può essere presentato di persona all'Ufficio del Giudice di Pace oppure trasmesso con Raccomandata R/R, secondo la modulistica allegata (allegato A).

Cosa accade dopo:

  • Ricorso presentato al Prefetto: il Prefetto, se accoglie il ricorso, emette una ordinanza di archiviazione; se lo respinge, emette una ordinanza di pagamento per una somma pari al doppio della sanzione originaria più le spese di procedimento. Il relativo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza. L'interessato può fare ricorso al Giudice di Pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 se risiede all'estero.

Si rammenta che l'ordinanza di ingiunzione prefettizia può essere notificata entro 5 anni dalla notifica del verbale;

  • Ricorso presentato al Giudice di Pace: il G.d.P. se accoglie il ricorso, emette sentenza di archiviazione, se lo respinge emette sentenza con la quale conferma il verbale impugnato; qualora il G.d.P. NON abbia sospeso i termini del provvedimento e la decisione dello stesso avvenga oltre il 60° giorno dalla data di notifica del verbale impugnato, la somma da pagare sarà il doppio della sanzione originaria.

Si rammenta che il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato solo ove sussistono gravi e documentati motivi.

Contributi a carico dell'utente
Per effetto delle norme introdotte con la fnanziaria 2010, dal 01/01/2010, i ricorsi presentati al giudice di pace sono soggetti al pagamento del contributo unificato, nonchè alle spese forfetizzate per notifiche, nella misura indicata nell'allegato B).

Il ricorso al prefetto è invece gratuito.

Leggi e norme di riferimento
Art. 203-204-204bis del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada

Vai alla Modulistica


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